Ecco il manuale giuridico per restare liberi
Fonte: L’Espresso
di Alessandro Bernardi (Professore ordinario di diritto penale nell’Università di Ferrara)
Il testo del Senato parla di pubblicazione, non di diffusione delle intercettazioni. Sembra un dettaglio, invece può diventare molto importante.
Pubblicare dall’estero mette al riparo da ogni multa o processo. Soprattutto via blog o social network. E se poi i giornali italiani citano quei blog…(16 giugno 2010) Berlusconi ha senz’altro ragione quando afferma che in Italia è “difficilissimo trasformare progetti in leggi concrete”, a causa dei vincoli – a mio avviso, provvidenziali – imposti al legislatore dalla Costituzione (ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’Unione europea). Il nostro Presidente del Consiglio sarebbe però ancora più infastidito se sapesse quant’è difficile per certe riforme ottenere gli scopi voluti dai loro ideatori.
Il disegno di legge, d’iniziativa del governo, “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali” ne offre un esempio eloquente. Infatti, anche nell’ipotesi in cui tale disegno, una volta approvato, non venga giudicato illegittimo in relazione alle summenzionate fonti normative sovraordinate, i risultati pratici realizzabili attraverso di esso potrebbero rivelarsi assai deludenti, quantomeno sotto il profilo della diffusione di testi e immagini.
Prendiamo in considerazione, a questo proposito, le più significative ipotesi di reato che il legislatore intende modificare o introdurre ex novo: quelle di “rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale” (art. 379-bis c.p.), di “riprese e registrazioni fraudolente” (art. 616-bis c.p.), di “accesso abusivo ad atti del procedimento penale” (art. 617-septies c.p.), di “pubblicazione illecita di intercettazioni” (art. 617, ultimo comma, c.p.).
Con riferimento alla rivelazione illecita e agli altri summenzionati comportamenti vietati, va innanzitutto sottolineato che essi costituiscono reato solo se compiuti, in tutto o in parte, sul territorio dello Stato italiano, oppure sul territorio di un altro Stato che sanzioni penalmente i fatti in questione.
In caso contrario, quando cioè un certo fatto non sia considerato reato nel luogo in cui è stato realizzato, il suo autore non potrà essere condannato, in quanto la punibilità per i fatti commessi dal cittadino italiano all’estero presuppone, ai sensi dell’art. 9 c.p., che tali fatti siano considerati penalmente vietati anche nel Paese di commissione.
Nei casi in cui, invece, la condotta illecita fosse iniziata sul territorio dello Stato italiano (per esempio, nel caso in cui il soggetto attivo sottragga in Italia documenti coperti da segreto per divulgarli all’estero), il fatto sarà punito in base alla legge italiana, ma solo a patto che l’autore del reato venga individuato con certezza.
Ora, l’esperienza insegna quanto sia difficile colpire gli informatori dei media, e tale difficoltà appare ovviamente aumentare quando i media siano stranieri. Naturalmente, anche taluni degli altri summenzionati reati (si pensi, ad esempio, all’accesso abusivo ad atti processuali) appaiono di difficile individuazione. Infine, nei rari casi in cui il reo venisse scovato e condannato, sarebbe ugualmente difficile eseguire la relativa condanna, quantomeno nei casi in cui il condannato si fosse rifugiato in un altro Paese, anche se appartenente all’Unione europea.
Ancora una volta, infatti, qualora il fatto che ha portato alla condanna non fosse considerato reato nel Paese ospitante, l’Italia non potrebbe contare su nessuna forma di cooperazione da parte dei giudici di quel Paese, neppure nel caso in cui quest’ultimo sia membro dell’Unione europea: ciò in quanto i reati summenzionati non rientrano tra quelli per i quali la decisione quadro del 2002 sul mandato d’arresto europeo prescinde dal requisito della doppia incriminazione (non rientra, cioè, tra i fatti rispetto ai quali la sentenza di condanna di un giudice italiano obbliga i giudici degli altri Paesi UE alla consegna del condannato anche nel caso in cui i fatti in questione non siano considerati reato nel Paese di cui si richiede la cooperazione).
In realtà, quindi, il sistema repressivo congegnato dall’attuale progetto della “legge bavaglio” affida la sua efficacia soprattutto al nuovo reato di “pubblicazione illecita di intercettazioni”, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Infatti i giornalisti che pubblicano le intercettazioni sono, diversamente dai loro informatori e più in generale dagli autori dei reati in precedenza ricordati, facilmente individuabili; così come facilmente individuabili sono gli organi di informazione che riportano tali intercettazioni, e per i quali il progetto di legge all’esame prevede pesanti sanzioni amministrative pecuniarie, in base al riformato art. 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
| Stampa l'articolo | Questo articolo è stato pubblicato da redazione il giugno 16, 2010 alle 8:34 pm, ed è archiviato come Politica. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso RSS 2.0. Puoi pubblicare un commento o segnalare un trackback dal tuo sito. |

